Le novità del decreto crescita

Le novità del decreto crescita

E' stato pubblicata sul supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 la legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” unitamente al testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto “Decreto Crescita”. Tale Decreto costituito originariamente da 50 articoli, nel testo finale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale consta di ben 118 articoli e prevede molte novità per il settore immobiliare.

 Deducibilità dell’Imu

L’articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’Imu dovuta sugli immobili strumentali, sino a raggiungere la totale deduzione dell’imposta a regime a decorrere dal 2023 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022)

 Nuovi termini dichiarazione IMU-TASI

Viene spostato, con l’articolo 3-ter,  il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Con l’articolo 3 - quater si eliminano gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea diretta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

 Sismabonus per acquisti di unità immobiliari

Le detrazioni previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici vengono estese agli acquirenti (entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori) delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. La detrazione è pari al 75% o all'85% (a seconda della riduzione del rischio sismico) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro. 

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa. L’articolo 19 dispone il rifinanziamento di 100 milioni di euro al “Fondo di garanzia per la prima casa”, istituito con la legge di stabilità per il 2014 per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari per il 2019. Contestualmente, viene ridotta dal 10 all’8% la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

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