L'Italia attira gli stranieri ricchi

L'Italia attira gli stranieri ricchi

E' entrata in vigore dal 1 gennaio 2017 la legge 232/2016 che può essere di estremo interesse per i ricchi stranieri che abbiano interesse a trasferirsi in Italia.
In particolare l'art. 24 bis (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)
prevede che gli stranieri che decidono di trasferire in Italia la loro residenza potranno scegliere di pagare una tassa fissa di euro 100.000 l'anno a prescindere dal loro livello di reddito.
1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, dei redditi prodotti all'estero purché: 
a) non siano state fiscalmente residenti in Italia, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione;
b) L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, di strumenti finanziari, di contratti. 
L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione.
2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione, relativamente ai redditi prodotti all'estero è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione.
Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
3. L'opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica richiesta presentata all'Agenzia delle entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.
Le persone fisiche che fanno la richiesta indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
4. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
5. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione e per il versamento dell'imposta sostitutiva sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Le persone fisiche, per se' o per uno o più dei familiari, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, la stessa può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni previste per il soggetto richiedente. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
L'estensione dell'opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1».
7. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, non sono tenuti alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, e sono esenti dalla tassazione sulle attività finanziarie – IVAFE – e tassazione sugli immobili – IVIE.

 

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